Sulle supplenze

Premessa

La data di inizio delle lezioni da tempo ormai riveste un carattere puramente convenzionale, in quanto sono anni che il primo giorno di scuola il numero dei docenti a T.I. non consente di svolgere l’orario delle lezioni previsto dagli ordinamenti e spesso la copertura dei posti viene assicurata solo a ottobre inoltrato con un ritardo di almeno un mese sull’apertura.

Si tratta di una vera e propria lesione del diritto allo studio costituzionalmente garantito, causato in primis dal gigantesco fallimento dello Stato, che non è capace, attraverso l’amministrazione centrale, di garantire quanto è suo preciso dovere.

Tra l’altro, secondo le norme, qualunque ora persa va a incidere sull’orario annuale personalizzato degli alunni della secondaria, i quali devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore, al fine di poter essere valutati e ammessi all’anno successivo (art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122 del 2009 e C.M. 4 marzo 2011 prot. 1483).

Per quanto riguarda le singole scuole, al netto delle comprensibili difficoltà si devono riscontrare spesso e volentieri comportamenti che appaiono orientati alla logica di evitare di chiamare i supplenti, come se “non far spendere lo Stato” possa costituire elemento di merito oppure metta al riparo da presunti rilievi della ragioneria provinciale del Tesoro.

Le norme invece forniscono ben precise disposizioni, che hanno lo scopo di regolamentare le procedure di sostituzione degli assenti, con lo scopo di garantire il diritto allo studio degli alunni, il rispetto degli obiettivi del PTOF e la sicurezza.

Riportiamo qui di seguito un compendio delle norme fondamentali.

PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO

In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto.

Personale educativo

Si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell’assenza.

Vincoli e limiti per la sostituzione del personale docente

La legge di stabilità 2015 (190/14 art. 1 comma 333) ha stabilito che non si possa procedere alle supplenze per il primo giorno di assenza del personale docente. La stessa legge e la successiva nota MIUR 2116/15 condizionano tale limitazione alla possibilità di garantire il pieno rispetto dell’offerta formativa. Pertanto, se non ci sono le condizioni per garantire l’offerta formativa, è comunque possibile conferire supplenze anche per il primo giorno di assenza del docente titolare, motivando in una determina, se necessario, le ragioni che per le quali si ricorre al supplente.

Supplenze e ore di “potenziamento”

La legge 107/15 ha introdotto l’organico di potenziamento che, assieme a quello di posto comune e quello di sostegno (sia diritto che fatto), costituisce l’organico dell’autonomia. Non esistono docenti di potenziamento, ma docenti della scuola che possono essere assegnati a ore curricolari o a ore di potenziamento o ad entrambe (vedi nota MIUR 2852/16).

Sostituzione docenti assegnati ad attività di potenziamento La nota MIUR 2852/16 ha precisato che qualora le ore di potenziamento assegnate all’istituzione scolastica siano utilizzate per attività di insegnamento curricolare ( a seguito di “esonero” di docenti individuati in attività di staff dal dirigente scolastico, sdoppiamento di classi, sdoppiamento di singoli insegnamenti, attività di carattere curricolare previste nel Piano dell’offerta formativa, altre attività previste nel PTOF e non derogabili), è possibile procedere alla sostituzione, ma solo per assenze superiori ai 10 giorni ed esclusivamente per il numero di ore settimanali utilizzate per le finalità sopra elencate.

Tale limitazione viene ribadita anche dalla circolare sulle supplenze 38905 del 28/8/19 e che contiene le indicazioni operative in materia di supplenze per l’anno scolastico 2019/2020.

Utilizzo per le supplenze dei docenti dell’organico dell’autonomia L’art.1, comma 85, della stessa legge 107/15 prevedeva che il Dirigente Scolastico potesse disporre dell’organico dell’autonomia per sostituire docenti assenti fino a 10 giorni. Dopo la firma del CCNL 2016/2018 del comparto Istruzione e Ricerca, tale possibilità è stata fortemente limitata: come indicato all’art. 28, comma 2, del CCNL, all’inizio dell’anno scolastico, dopo aver assicurato la piena e integrale copertura dell’orario previsto dagli ordinamenti, il Collegio dei Docenti delibera le modalità di utilizzo delle ore dell’organico dell’autonomia, sia di quelle destinate allo svolgimento delle attività di potenziamento che quelle utilizzate per attività di tipo organizzativo. Solo le ore eventualmente non programmate per nessuna delle suddette attività possono essere utilizzate per sostituire i docenti assenti fino a 10 giorni. Il docente, ove impiegato in altri ordini e gradi di scuola, conserva il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

Sostituzione dei docenti mediante ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Il CCNL 2016/18 all’art. 40 fa confluire all’interno del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa le risorse già previste nel precedente contratto nazionale per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Queste risorse sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto e possono essere usate per retribuire il personale docente che effettua sostituzioni.

Cosa non si può fare

La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da norme di legge o dagli ordinamenti o dal PTOF (insegnante di sostegno, tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza, limitati nel tempo e non altrimenti risolvibili, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio (come già indicato anche da pronunciamenti della magistratura). In particolare per i docenti di sostegno vale quanto indicato nella nota MIUR 9839/10.

Lo stesso principio vale per la divisione degli alunni nelle classiche è una prassi che lede il diritto allo studio sia degli alunni “distribuiti” sia di quelli che li “accolgono”, oltre a determinare spesso problemi di salute, di sicurezza e di agibilità delle aule.

Nel caso si ricevano richieste illegittime, come ad esempio quella di accogliere studenti di altre classi o di essere mandati a fare sostituzioni durante la propria attività di insegnamento su sostegno o in compresenza, è opportuno chiedere sempre l’ordine di servizio scritto, recante la data, il nome del docente coinvolto, la descrizione della richiesta ricevuta e la firma del dirigente scolastico o di suo delegato. Successivamente sarà possibile contattare il sindacato per intervenire sulla vicenda.

PERSONALE ATA

Vincoli e limiti per il personale ATA

La legge di stabilità 2015 (190/14 art. 1, comma 332) aveva stabilito il divieto di sostituzione del personale assente per i seguenti profili e con le seguenti specifiche:

• assistenti tecnici: non è mai possibile la sostituzione.

• assistenti amministrativi: è possibile solo nelle scuole che abbiano un organico con meno di 3 Assistenti amministrativi.

• collaboratori scolastici: per i primi 7 giorni di assenza.

In deroga all’iniziale divieto imposto dalla legge di stabilità 2015, l’art. 1, comma 602 della legge finanziaria 2018 ha previsto che si può procedere con la sostituzione a decorrere dal 30mo giorno di assenza per i profili di Assistente Amministrativo e di Tecnico.

Per i collaboratori scolastici resta il divieto nei primi 7 giorni di assenza, derogato dalla nota Miur 2116/15, che prevede la possibilità di sostituirli anche prima dei 7 giorni, qualora il Dirigente Scolastico valuti che ci siano problemi per l’incolumità e la sicurezza degli alunni o per l’assistenza agli alunni diversamente abili o per altre esigenze improrogabili di carattere organizzativo che potrebbero “compromettere il diritto allo studio costituzionalmente garantito”. Inoltre, resta sempre valida la nota Miur 0073 del 14/04/2016 che ha previsto la possibilità di conferire le supplenze per tutti i profili, nei soli casi di vacanza di posto per decesso, dimissioni dal servizio, pensionamento in corso d’anno.

Nonostante ciò, permangono sempre alcune situazioni (ad esempio, nei primi 30 gg. di amministrativi e tecnici) in cui diventa impossibileper la scuola assicurare la funzionalità e l’efficienza dei servizi, fino a configurarsi una interruzione del pubblico servizio. Ci riferiamo, ad esempio, all’assenza contemporanea di più assistenti amministrativi, o dell’assistente tecnico, figura unica per la propria area laboratoriale, che possono determinare la paralisi dell’ufficio o la sospensione dell’attività didattico-laboratoriale e rischi per la sicurezza dei laboratori.

Alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno richiamato dei principi di carattere generale (buon andamento dell’Amministrazione, contemperamento degli interessi, etc..) – come l’USR dell’Emilia Romagna nella nota 4050/16 – che possono essere presi in considerazione da parte delle scuole al fine di garantire, in specifiche situazioni di emergenza, il loro funzionamento e il diritto allo studio costituzionalmente tutelato.

Ricordiamo che i lavoratori ATA non hanno l’obbligo contrattuale di accettare ore aggiuntive per sostituire i colleghi assenti. Qualora venga acquisita la loro disponibilità, è opportuno che la contrattazione di scuola definisca limiti e condizioni per la sostituzione degli assenti, per ridurre il continuo ricorrere a tale procedura, tenuto conto che anche l’intensificazione in orario di servizio è un istituto contrattuale che va regolato nel contratto integrativo, retribuito e da utilizzare solo in situazioni di emergenza.

Eventuali proroghe delle supplenze fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Il regolamento delle supplenze (DM 430/00) introduce la possibilità di prorogare le supplenze anche oltre la data di termine delle lezioni (art. 6 c. 4). Considerati i carichi di lavoro e le riduzioni di organico è opportuno che i dirigenti scolastici, anche in accordo con le RSU, utilizzino tali proroghe per garantire al meglio i servizi in particolare per le operazioni di scrutini ed esami.

DSGA

Per la sostituzione temporanea del DSGA non è prevista la stipula di contratti a tempo determinato (art. 56 CCNL), ma la sostituzione avviene con personale interno (assistente amministrativo) che a sua volta è sostituito secondo le regole illustrate prima.

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