Organico di potenziamento: chiarimenti contrattuali

L’introduzione nell’organico docente di posti caratterizzati dalla qualifica di “potenziamento dell’offerta formativa”, istituiti dalla Legge 107/2015 (art. 1, comma 63), è stata accompagnata da precisazioni normative, che hanno permesso di determinarne con chiarezza la natura.

In primo luogo i posti suddetti sono parte costitutiva del più generale organico dell’autonomia, del quale fanno parte anche i posti comuni e quelli di sostegno (L. 107/2015, art. 1, comma 63). Tutte le tipologie di posto, quindi, rappresentano “a tutti gli effetti, l’organico complessivo della scuola” (nota MIUR 2852 del 5/9/2016). E’ priva di fondamento pertanto la individuazione di un Organico del Potenziamento a sé stante, estrapolato dal più generale organico dell’autonomia.

In secondo luogo è da precisare che, come affermato dallo stesso MIUR, nessun provvedimento di legge è intervenuto a introdurre alcuna distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti a qualunque titolo impiegati sulle attività di potenziamento (v. nota 2852). A conferma di ciò nel CCNL 2016-2018 (art. 28, comma 1) lo svolgimento delle attività per il potenziamento dell’offerta formativa è stato regolarmente inserito nel normale orario di insegnamento previsto dall’art. 28 comma 5 del CCNL 2007, il quale prevede, come è noto, 18 ore settimanali.
Il medesimo articolo prevede inoltre che le attività di insegnamento, delle quali appunto fanno parte le attività per il potenziamento dell’offerta formativa, si svolgano “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Pertanto gli obblighi di lezione dei docenti sono esigibili esclusivamente fra la data di inizio delle lezioni e quella di fine, in base al calendario regionale scolastico.

Per quanto riguarda l’eventuale “recupero” di ore di docenza, il CCNL non prevede tale istituto (a parte quanto previsto dall’art. 16 del CCNL 2007 circa i permessi brevi). Infatti in base all’art. 28 del CCNL 2007 la propria obbligazione contrattuale si estingue una volta corrisposte le ore previste nell’orario di servizio, così come conferito in forma scritta dal DS, sulla base di quanto programmato nel PTOF. Pertanto, una volta che il docente abbia rispettato il proprio orario strutturato, indifferentemente che le ore si concretizzino in attività curricolari o di potenziamento o che siano ore a disposizione in qualunque modo impiegate, o che le attività programmate non vedano la partecipazione degli studenti, l’impegno di servizio è stato regolarmente svolto e la sua obbligazione si è estinta.

L’unica forma di flessibilità prevista dal CCNL, rispetto all’obbligo di servizio settimanale di 18 ore, è delineata dal comma 9 dell’art. 28, il quale prevede la possibilità di articolare l’orario su base plurisettimanale in misura di norma non eccedente le quattro ore. È possibile quindi che alcune settimane prevedano un orario di servizio maggiorato fino a 22 ore settimanali ed altre, di numero corrispondente, un orario di servizio ridotto di 4 ore.

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