Riflessioni sulla 107 e indicazioni operative sul meccanismo premiale del "bonus"

Senza voler entrare nuovamente nel merito del perché l'impianto della Legge 107, e in particolare il meccanismo premiale del bonus, debba essere respinto sia sul piano culturale che su quello scientifico, vorremmo sintetizzare le riflessioni svolte fino ad oggi in una sorta di “scheda operativa”, utile ad affrontare la discussione all'interno dello scuole, orientando il lavoro dei collegi e di coloro che sono impegnati nei comitati di valutazione.

Il punto della discussione

Sulla questione del bonus sono emersi alcuni punti cruciali di discussione, attorno ai quali si sono definite due posizioni contrapposte. La prima, che trova ampio riscontro in area di governo e presso l'ANP, che insiste: a) sul carattere qualitativo della valutazione del merito; b) sulla necessità di non contrattare con le RSU l'attribuzione del bonus. c) non confrontarsi con gli OO.CC.
La seconda, rappresentata dalla FLC e dagli altri sindacati di categoria, che ritiene al contrario: a) la necessità di legare l'attribuzione del bonus alla quantità del lavoro prestato; b) l'opportunità di contrattare con le RSUl'attribuzione del bonus, in modo da garantire una gestione complessiva e trasparente delle risorse finanziarie della scuola. c) necessità di indirizzo da parte degli OO.CC
Da queste due impostazioni discendono una serie di conseguenze che proviamo a riassumere.

Questioni di principio

In estrema sintesi, alcuni principi nell'attribuzione del bonus non possono essere assolutamente accettati

a) che a parità di lavoro si possano determinare retribuzioni diverse, basate su modelli di valutazione qualitativa “fai da te” che, in assenza di riferimenti normativi e scientifici che ne definiscono il campo (ovvero che indichino chiaramente cosa e come valutare), non possono che essere arbitrari;
b) che la qualità dell'insegnamento sia determinabile attraverso i risultati di apprendimento degli studenti (Invalsi, prove parallele...); si tratta anche in questo caso di un modello destituito di ogni fondamento scientifico, il cui fallimento è già stato decretato da numerose esperienze internazionali;
c) che l'attribuzione del bonus possa assumere una connotazione strettamente individuale, senza essere correlata al contributo che il lavoro individuale porta alla crescita collettiva della comunità scolastica;
d) che il bonus finisca per essere una risorsa economica del dirigente, utilizzata esclusivamente per finalità che rispondono alle sue scelte organizzative piuttosto che a quelle più ampie degli insegnanti e degli studenti e degli OO.CC.

I punti controversi

Alcuni aspetti poco chiari, come accennato, riguardano la contrattabilità del bonus tra dirigenti ed RSU e le modalità di funzionamento del comitato di valutazione. In particolare, non ci sono certezze sulla costituzione e sul funzionamento dei comitati in assenza di una o più componenti. Questi nodi, non essendoci giurisprudenza in materia, potranno essere sciolti solo attraverso un ricorso ai giudici. 
Altro aspetto poco chiaro riguarda la necessità o meno di presentare domanda per accedere alla valutazione e al relativo bonus premiale. Da una lettura attenta della Legge si rileva che la valutazione ma, essendo riferito a norme antecedenti la L. 107/15, riguarda obbligatoriamente i neoimmessi in ruolo e chi volesse farsi valutare, ma non con le modalità espresse dalla L. 107. Riteniamo tuttavia che il Comitato, se lo ritiene utile, può deliberare in altro senso. 
C'è infine un evidente problema di tempo: come è possibile, a questo punto dell'anno, “premiare” il lavoro già svolto sulla base di criteri elaborati a posteriori? 

Che cosa c'è di certo

Come già detto, sull'obbligo o meno di portare il bonus in contrattazione di Istituto sarà necessario ricorrere al giudice, che stabilirà se è corretta la lettura delle organizzazioni sindacali o quella fornita dall'ANP. Ciò che invece sappiamo con certezza è che il FIS è oggetto di contrattazione. Di conseguenza, è opportuno che nelle scelte di allocazione del FIS si tenga conto delle scelte in merito all'attribuzione del bonus, in modo da evitare una concentrazione improduttiva e ingiustificata di risorse sulle stesse attività o funzioni. È anche certo che la Legge 107 non impedisce di portare il bonus in contrattazione. I dirigenti e le RSU possono quindi siglare un'intesa sindacale che recepisca i criteri elaborati dal Collegio e/o dal Comitato di valutazione e definisca le modalità di attribuzione del bonus.

Inoltre non essendo abrogate, anzi essendo esplicitamente richiamate, le competenze degli organi collegiali, il collegio dei docenti è l'unico organismo cui compete l'elaborazione e l'approvazione delle scelte che abbiano natura didattico-pedagogica, dalle quali discendono i modelli organizzativi delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Solo il collegio è quindi legittimato a definire quali funzioni, attività, progetti o sperimentazioni siano utili allo sviluppo della comunità scolastica.

Infine, come ha chiarito anche il Miur (http://www.istruzione.it/snv/docenti_faq.shtml, Faq n.16) il collegio ha piena facoltà di elaborare, approvare e presentare al Comitato di valutazione una propria proposta sui criteri di attribuzione del bonus, che il Comitato può autonomamente assumere e deliberare.

Un modello alternativo

Da quanto detto fin ora, emerge chiaramente una proposta alternativa a quella di governo. Il bonus è salario dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, attribuibile per la quantità di lavoro che ciascun docente svolge in ordine alla finalità individuate dagli organi collegiali e che contribuisce allo sviluppo di tutta la comunità scolastica. 
Gli elementi centrali di questa proposta sono quindi i seguenti:
a) come per l'attribuzione del FIS, deve essere incentivato il lavoro aggiuntivo prestato da ciascun docente;  
b) le attività, i progetti, le funzioni, le attività di documentazione, sperimentazione e formazione sulle quali impegnare le risorse della scuola devono essere discusse e deliberate dal Collegio docenti. Il collegio assume in questo contesto una funzione democratica di garanzia ed assicura    che i processi decisionali siano trasparenti e vadano a vantaggio di tutti

Alcune indicazioni operative 

Fermo restando le iniziative politiche e giuridiche di contrasto alla Legge 107 che la FLC ha intrapreso, nel pieno rispetto della normativa è quindi possibile attuare a livello di istituzioni scolastiche alcune scelte coerenti con il modello qui delineato:

1) individuare tra gli indicatori previsti dalla Legge 107 quelli coerenti con la nostra proposta (in grassetto di seguito):

 a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo degli alunni;
 b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione delle buone pratiche didattiche
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale

Ricordiamo in tal senso il Comitato può legittimamente decidere, con adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le aree indicate dalla Legge, come indicato anche dal Miur (http://www.istruzione.it/snv/docenti_faq.shtml, Faq n. 17). Può inoltre scegliere tra le aree i criteri che ritiene opportuni.

 

 

Dalle parti evidenziate si possono desumere, ad esempio, i seguenti criteri:

lett. a)
valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla progettazione e alla realizzazione di azioni di miglioramento dell'istituzione scolastica riconosciute nel Pof/Ptof
lett. b)
valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla progettazione e alla realizzazione di esperienze di ricerca e innovazione didattica riconosciute nel Pof/Ptof; valorizzazione di impegni e responsabilità assunte nella documentazione e nella diffusione di buone pratiche didattico-educative nella comunità scolastica;  
lett. c)
valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo/ didattico e nella formazione del personale  

Questi criteri dovrebbero poi essere declinati in descrittori specifici.

2) ogni docente può chiedere la convocazione di un collegio per elaborare e deliberare una proposta unitaria sui criteri di valutazione da presentare al Comitato di valutazione. La richiesta di un Collegio straordinario deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti; contestualmente è utile sottoscrivere anche un documento di partenza da portare in discussione ed approvare in assemblea;  in assenza si può scrivere come risultato del collegio.

3) le RSU possono chiedere al dirigente di recepire i criteri espressi dal Collegio docenti e dal Comitato di valutazione attraverso un'intesa sindacale che definisca come ripartire il bonus sulla base dei tali criteri. È inoltre essenziale inserire nel contratto di Istituto, se non è ancora stato firmato, una clausola di salvaguardia che impegni le parti a riaprire la contrattazione delle risorse quando saranno chiare le scelte di attribuzione del bonus; se il contratto è già stato firmato, è utile inoltrare al dirigente una richiesta in tal senso;

4) i membri del comitato di valutazione possono portare proposte sui criteri di attribuzione del bonus; possono inoltre chiedere al Comitato di approvare un documento di proposta approvato dal Collegio. È opportuno ricordare che il Comitato e il Collegio sono organi che hanno funzione di discussione e di elaborazione, all'interno dei quali ciascuna componente ha diritto di formulare proposte.