Le OO.SS. provinciali di Firenze ricevono quesiti che riguardano le corrette procedure cui attenersi in caso di sciopero nella scuola, in modo particolare riguardo a: comunicazione dell’adesione o meno da parte del personale scolastico; comunicazione dello sciopero alle famiglie; precettazione per la formazione dei contingenti; comportamento da tenere rispetto alle attività funzionali convocate nella giornata di sciopero, comprese quelle con delibere obbligatorie.

In premessa si fa presente che la materia è regolata dalla Legge 146/90, dal relativo Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, nonché dal protocollo in materia siglato nelle singole scuole tra D. S. e Oo. Ss.

In ordine ai quesiti.

COMUNICAZIONE SULLE PROPRIE INTENZIONI

Il personale scolastico è libero di:

- dichiarare la propria intenzione di scioperare; la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile
- dichiarare la propria intenzione di non scioperare
- dichiarare di non aver ancora maturato alcuna decisione
- NON dichiarare alcunché, senza incorrere in alcun tipo di infrazione


COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

La scuola ha obbligo di avvisare sia i lavoratori sia le famiglie che è stato indetto uno sciopero.
Verso le famiglie il Dirigente Scolastico deve emanare un avviso, con almeno 5 giorni di anticipo, in cui illustra le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
NON è compito del personale scolastico avvertire le famiglie.


PRECETTAZIONE E FORMAZIONE DEI CONTINGENTI

La formazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili è prevista esclusivamente per poche e ben circoscritte casistiche, tassativamente previste dall’Accordo sulle norme di garanzia.
Per le scuole di Firenze e provincia si tratta di: vigilanza sui minori nell’Educandato, anche nelle ore notturne; attività di cura e allevamento del bestiame nell’azienda agricola dell’Istituto Agrario.
Quindi ad esempio per l’apertura della scuola, per la vigilanza all’ingresso della sede o degli altri plessi o per qualsivoglia attività didattica non è prevista alcuna precettazione né formazione di contingenti. Non è possibile quindi alcun provvedimento unilaterale da parte della Dirigenza.
Anche in occasione dello sciopero del 30 maggio 2022 pertanto non è prevista la formazione di alcun contingente, ad eccezione dei casi citati.

 

COMPORTAMENTO IN CASO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI PROGRAMMATE

Le attività funzionali collegiali programmate (ai sensi del CCNL 2006-2009, art. 29, comma 3) in coincidenza con l’astensione dal lavoro non possono essere spostate ad altra data prima dello sciopero. Le riunioni previste infatti si svolgono con il personale non in sciopero, il quale è tenuto a parteciparvi. In caso di impossibilità a deliberare (mancanza di partecipanti e/o numero legale) tali riunioni possono essere riconvocate, ma nel rispetto delle ore previste dal CCNL. Le ore funzionali del personale in sciopero vanno comunque conteggiate nel computo del tetto massimo delle 40 ore.

Tutte le informazioni sull’indennità di disoccupazione NASPI per il personale scolastico a tempo determinato per la generalità dei lavoratori dipendenti, con una particolare modalità di relazione coi Centri per l’Impiego per coloro che sono domiciliati in Toscana.

La domanda di NASPI deve essere presentata, di norma, entro 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, per evitare lo slittamento della decorrenza, e comunque entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per evitare la perdita del diritto! (termini più lunghi per alcuni casi particolari)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA per la compilazione della domanda di NASPI:

Per la sola domanda di NASPI

  • Codice Fiscale (Tessera del Servizio Sanitario Nazionale),
  • documento d’identità in corso di validità,
    data variazione stato civile (matrimonio, separazione,
  • divorzio, decesso coniuge ecc.),
  • codice IBAN del beneficiario dell’indennità per l’accredito in
  • conto corrente bancario o postale, sul libretto postale o su
  • carte di pagamento dotate di IBAN.
  • data di inizio del primo rapporto di lavoro dipendente
  • nell’arco della vita lavorativa,
  • data assunzione e cessazione dell’ulitmo rapporto di lavoro
  • (portare ultimo contratto,)
  • ultime 3 buste paga;
  • eventuali altri redditi da lavoro o da altra attività in essere alla data della domanda, diversi da quelli derivanti dal lavoro cessato.

Per la richiesta di assegni familiari

(oltre alla documentazione per la NASPI)

  • modelli CUD relativi ai redditi degli ultimi due anni di tutti i componenti del nucleo familiare,
  • modelli 730/UNICO relativi ai redditi degli ultimi due anni di tutti i componenti del nucleo familiare,
  • Altri redditi esenti da imposta o assoggettati a tassazione agevolata degli ultimi due anni di tutti i componenti del nucleo, se superiori a € 1.032,91 l’anno,
  • Codice Fiscale (Tessera del Servizio Sanitario Nazionale) di tutti i componenti del nucleo familiare

La necessaria sottoscrizione coi Centri per l’Impiego del patto di servizio personalizzato può essere realizzata successivamente alla presentazione della domanda di NASPI, con le specifiche modalità previste dalla Regione Toscana per il personale scolastico che sono qui sintetizzate:

  1. entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di NASPI, il richiedente deve inviare una e-mail al Centro Impiego di competenza per una richiesta di appuntamento
  2. Entro 15 gg dal ricevimento della mail, il Centro per l’Impiego comunicherà al richiedente, tramite posta elettronica, l’appuntamento (data e ora) del colloquio per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato.

Informativa completa della Regione Toscana e indirizzi dei Centri per l’Impiego su: www.regione.toscana.it/-/personale-della-scuola-con-contratto-in-scadenza


L’introduzione nell’organico docente di posti caratterizzati dalla qualifica di “potenziamento dell’offerta formativa”, istituiti dalla Legge 107/2015 (art. 1, comma 63), è stata accompagnata da precisazioni normative, che hanno permesso di determinarne con chiarezza la natura.

In primo luogo i posti suddetti sono parte costitutiva del più generale organico dell’autonomia, del quale fanno parte anche i posti comuni e quelli di sostegno (L. 107/2015, art. 1, comma 63). Tutte le tipologie di posto, quindi, rappresentano “a tutti gli effetti, l’organico complessivo della scuola” (nota MIUR 2852 del 5/9/2016). E’ priva di fondamento pertanto la individuazione di un Organico del Potenziamento a sé stante, estrapolato dal più generale organico dell’autonomia.

In secondo luogo è da precisare che, come affermato dallo stesso MIUR, nessun provvedimento di legge è intervenuto a introdurre alcuna distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti a qualunque titolo impiegati sulle attività di potenziamento (v. nota 2852). A conferma di ciò nel CCNL 2016-2018 (art. 28, comma 1) lo svolgimento delle attività per il potenziamento dell’offerta formativa è stato regolarmente inserito nel normale orario di insegnamento previsto dall’art. 28 comma 5 del CCNL 2007, il quale prevede, come è noto, 18 ore settimanali.
Il medesimo articolo prevede inoltre che le attività di insegnamento, delle quali appunto fanno parte le attività per il potenziamento dell’offerta formativa, si svolgano “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Pertanto gli obblighi di lezione dei docenti sono esigibili esclusivamente fra la data di inizio delle lezioni e quella di fine, in base al calendario regionale scolastico.

Per quanto riguarda l’eventuale “recupero” di ore di docenza, il CCNL non prevede tale istituto (a parte quanto previsto dall’art. 16 del CCNL 2007 circa i permessi brevi). Infatti in base all’art. 28 del CCNL 2007 la propria obbligazione contrattuale si estingue una volta corrisposte le ore previste nell’orario di servizio, così come conferito in forma scritta dal DS, sulla base di quanto programmato nel PTOF. Pertanto, una volta che il docente abbia rispettato il proprio orario strutturato, indifferentemente che le ore si concretizzino in attività curricolari o di potenziamento o che siano ore a disposizione in qualunque modo impiegate, o che le attività programmate non vedano la partecipazione degli studenti, l’impegno di servizio è stato regolarmente svolto e la sua obbligazione si è estinta.

L’unica forma di flessibilità prevista dal CCNL, rispetto all’obbligo di servizio settimanale di 18 ore, è delineata dal comma 9 dell’art. 28, il quale prevede la possibilità di articolare l’orario su base plurisettimanale in misura di norma non eccedente le quattro ore. È possibile quindi che alcune settimane prevedano un orario di servizio maggiorato fino a 22 ore settimanali ed altre, di numero corrispondente, un orario di servizio ridotto di 4 ore.

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