ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL DIRITTO A PENSIONE:

  • Cedolino stipendio in godimento
  • Stato matricolare completo (da richiedere presso la segreteria scolastica)
  • Estratto conto INPS

 

Per il personale immesso in ruolo prima del 2000 è necessario portare anche i decreti del Provveditorato fra quelli elencati di seguito:

  • Decreto di riscatto servizi privati Legge 29/79 art.2
  • Delibera Enpas/Inpdap riscatto servizi pre-ruolo ai fini della buonuscita

Per coloro con servizi pre-ruolo prima del 1988 e/o riscatto laurea portare anche il Decreto di computo servizi pre-ruolo ante 1988 DPR 1092/73

Per il personale immesso in ruolo dopo il 2000 è necessario portare anche le determine di INPDAP o INPS fra quelle elencate di seguito:

  • Determina computo servizi pre-ruolo Dpr 1092/73
  • Determina ricongiunzione gratuita per servizi negli enti pubblici
  • Determina riconoscimento servizio militare
  • Determina riconoscimento maternità obbligatoria fuori dal rapporto di lavoro
  • Determina ricongiunzione onerosa servizi privati legge 29/79 art 2
  • Determina riscatto ai fini TFS/TFR

Per il personale proveniente da Enti Locali è necessario portare anche Modello 98/PA04 e certificato di servizio

Per coloro con servizi pre-ruolo successivi al 31/12/1987 portare anche Certificati di servizio (comprensivi degli eventuali periodi di interruzione della carriera o di aspettativa senza assegni)

 

NB: Coloro che non avessero ancora ricevuto gli atti relativi a riscatti, ricongiunzioni, computi ecc. devono portare le domande con le quali hanno richiesto tali provvedimenti


 
 
 

 

 

A seguito di numerose richieste di chiarimento sulle modalità con cui si prendono le decisioni negli Organi Collegiali della scuola, presentiamo quanto segue:

Numero legale

Le sedute dell’organo collegiale sono valide una volta raggiunto il c.d. numero legale (o quorum costitutivo), sia per il Collegio Docenti (costituito da tutto personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola, nonché il Dirigente Scolastico che lo presiede), sia per il Consiglio d’istituto (costituito dai membri eletti e sempre dal Dirigente Scolastico).

Per quanto riguarda invece il Consiglio di Classe, nei casi in cui non è prevista alcuna attività valutativa, per la sua validità non è richiesta alcuna maggioranza, anche se è sempre opportuno assicurare un’adeguata partecipazione, tenuto conto sia dei docenti con più di sei classi (art. 29.3 lett b) sia dei docenti part-time, che hanno diritto al riproporzionamento delle ore (OM 446/1997).

Nella sua attività di valutazione il Consiglio di Classe opera, con la sola componente docente, come Collegio perfetto, per cui in questo caso è obbligatoria la partecipazione di tutti i suoi componenti, come richiesto dalla nota 717 del 14 maggio 1981 Ufficio Decreti delegati e ribadito dal Consiglio di Stato – VI Sez. – n. 189 del 17 febbraio 1988.

Votazioni e delibere

Sulla questione del voto in Collegio Docenti e nel Consiglio di Classe l’insieme delle norme e le numerose pronunce di organi giurisdizionali offrono uno scenario non poco problematico.

Partiamo dal Dlgs 297/94, il quale afferma, all’art. 37.3, che: “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente”.

Il riferimento ai soli “voti validamente espressi”, lungi dall’offrire univoche interpretazioni sul suo esatto significato, per alcuni apre la questione se le astensioni siano da computare tra i voti validi oppure no. A pochi anni dalla emanazione dei Decreti Delegati l’allora Uff. Decreti Delegati Ministero della P.I. aveva emanato la nota n.771/1980, nella quale si consideravano voti “validamente espressi” solo quelli favorevoli e contrari, con esclusione di quelli astenuti.

Nella discussione successiva, al di là dello specifico caso della scuola, in tutta la Pubblica Amministrazione è prevalso un nuovo orientamento, secondo cui il voto di astensione non può essere considerato come non partecipazione al voto, per cui è un voto validamente espresso.

Nonostante ciò varie fonti (come ad esempio T.A.R. Puglia Lecce n. 268 del 22/07/1986 e la Regione Sicilia, nel Parere 11/2006), sostengono che non è sempre possibile astenersi, in particolare allorquando i componenti siano chiamati ad esprimere una valutazione in ragione della loro competenza, come ad esempio nel caso dei consigli di classe con funzione valutativa. Naturalmente a parte questo ultimo caso, qualora un docente ritenga di doversi astenere, l’orientamento prevalente in ambito amministrativo ritiene che lo si possa fare solo con adeguata motivazione.

Tutto ciò premesso, visto lo scenario particolarmente problematico, riteniamo opportuno che il regolamento del Consiglio d’Istituto, e analogo regolamento di cui il Collegio Docenti si può dotare, regolino le procedure di voto in modo da riconoscere validità al voto di astensione, accompagnato da adeguata motivazione.

Segretezza del voto

Sul tema si ricorda che quando l’organo collegiale deve deliberare su atti che attengono a persone, la votazione deve essere segreta (Dlgs 297/94, art. 37.4).

A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 7320 del 14/3/2019, in cui i giudici si sono espressi sulla questione delle ore funzionali all’insegnamento in caso di part-time, abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimento.

La sentenza non fa altro che ribadire quanto da noi sempre sostenuto e cioè che il CCNL e l’Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997 (art. 7.7) stabiliscono quanto segue:

– le 40 ore indicate nell’art. 29, comma 3, lettera a) (Collegio Docenti, Dipartimenti e altre articolazioni del Collegio…) sono da ritenersi obbligatorie per l’intero ammontare e non vanno riproporzionate

– le 40 ore indicate nell’art 29, comma 3, lettera b) (Consigli di classe, interclasse, intersezione, ivi compresa la stesura collegiale di PEI e PDP, riunioni con o senza i genitori, inseriti nel Piano annuale delle attività votato dal Collegio Docenti…) vanno riproporzionate in base all’orario di insegnamento

Esempio: part-time 9 ore 18:40 = 9:x 40×9:18 x=20

Cogliamo l’occasione per ricordare che:

– nella programmazione degli impegni relativi all’art. 29, comma 3, lettera b) è necessario tener conto dei docenti con un numero di classi superiori a sei, al fine di prevedere la loro partecipazione per un numero di ore non superiore alle 40 e contemporaneamente un’equilibrata presenza dei docenti alle riunioni

– il docente impegnato su più scuole ovviamente non è tenuto a svolgere ore oltre quelle previste per contratto, e in questo caso dovrà suddividere i propri impegni funzionali in proporzione alle ore che presta nelle singole scuole

La cura dell’igiene personale degli alunni è una problematica ricorrente nella scuola e a tal proposito le scriventi hanno sempre sostenuto che il tema è molto complesso ed è necessario affrontarlo adeguatamente nel prossimo rinnovo del CCNL, visto che l’attuale prescrizione contrattuale non esaurisce appieno tutti gli aspetti.

Negli ultimi anni tuttavia la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 22789/2016 ha fatto chiarezza, almeno per quanto riguarda la cura dell’igiene personale degli alunni diversamente abili: tale sentenza infatti ha definitivamente condannato al risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese processuali, tre collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale agli alunni disabili.

I compiti del personale ATA sono definiti dall’articolo 47 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 e sono costituiti da:

  1. attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
  2. incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività;

Pertanto già il contratto all’art. 47 pone in capo a tutti collaboratori scolastici, tra le mansioni ordinarie, l’obbligo dell’assistenza materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale degli alunni con disabilità, come confermato dalla citata sentenza. Fatta salva quindi l’obbligatorietà per tutti, nulla impedisce, comunque, che tale compito sia affidato mediante l’istituto dell’Incarico Specifico.

Tuttavia l’assistenza all’igiene personale degli alunni va affrontata anche nel caso di alunni senza disabilità, ma con un’autonomia ancora da consolidare. In questo caso il CCNL prevede che tra gli incarichi specifici attribuiti nell’ambito del Piano delle Attività, ci sia anche quello dell’assistenza alla persona, che può riguardare anche la cura dell’igiene degli alunni della Scuola dell’Infanzia.

In definitiva, comunque, la materia è delicata e i collaboratori scolastici devono in ogni caso essere formati adeguatamente, prima di affrontare situazioni di questo tipo. La questione poi deve essere affrontata in tutte le sedi opportune all’interno della Comunità Educante, e la contrattazione integrativa deve definire i criteri e i compensi per il personale coinvolto.

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